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Ordinanza — n. 1995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI FABIO nato il 22/01/1981 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Barbieri Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI FABIO nato il 22/01/1981 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Barbieri Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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prove fabbricate imputazione di furto rapina qualificata contraffazione di merci furto per mestiere doppia punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI FABIO nato il 22/01/1981 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Barbieri Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, è manifestamente infondato.

Sul punto correttamente la Corte territoriale ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale che ritiene irrilevante la presenza di impianti di videosorveglianza al fine di escludere la consumazione del reato di krto, laddove l'imputato, come nella specie, abbia comunque avuto la disponibilità della res (in tutto o in parte) per un apprezzabile lasso temporale; Considerato che è manifestamente infondato il motivo aggiunto, con il quale il ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, poiché, anche senza contare i periodi di sospensione eventualmente intervenuti nella vicenda processuale ex. art.159 cod.pen., il termine di prescrizione prorogato è quello del 20 gennaio 2022 e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme