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Ordinanza — n. 1994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; r Rilevato che Florian Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso proposto, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; r Rilevato che Florian Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso proposto, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di ripristino impugnazione di decisioni amministrative modificazione delle conclusioni recupero delle spese esecutive ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; r Rilevato che Florian Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso proposto, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 sette bre 2022 Il consigliere este sore Il Presidente