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Ordinanza — n. 1990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINOND MARIUS nato il 20/04/1973 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Paminound Marius ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine al rilievo che la ripetitività della condotta tenuta dal Paminound denoti una spiccata intensità del dolo di reato, che preclude l'affermazione della particolare tenuità del fatto commesso;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 1990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di false generalità dichiarazione mendace identificazione credibile frode alla legge sugli stranieri esibizione dei documenti d'identità errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 131 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINOND MARIUS nato il 20/04/1973 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Paminound Marius ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine al rilievo che la ripetitività della condotta tenuta dal Paminound denoti una spiccata intensità del dolo di reato, che preclude l'affermazione della particolare tenuità del fatto commesso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato (pag. 5 della sentenza impugnata) riguardo l'assenza di aspetti positivamente apprezzabili per concedere le circostanze attenuanti generiche; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si il ricorrente duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è aspecifico, poiché il provvedimento impugnato esprime, sul punto, una motivazione lineare e coerente, spiegando approfonditamente le ragioni per cui non può svolgersi una prognosi positiva sul fatto che l'imputato sia asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori delitti (pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigli(ere eStensore Il Presid