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Ordinanza — n. 1987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI SARDO GIOVANNI nato a CALTAGIRONE il 06/12/1952 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Galati Sardo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il furto aggravato in appropriazione indebita; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del reato ritenuto, è manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità volontà di appropriarsi della cosa appropriazione indebita di fondi delitto contro i beni appropriazione indebita di beni demaniali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI SARDO GIOVANNI nato a CALTAGIRONE il 06/12/1952 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Galati Sardo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il furto aggravato in appropriazione indebita; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del reato ritenuto, è manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio del travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il terzo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che ron è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecific:he, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive do qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, che - invece- sul punto risulta congrua e non manifestamente illogica (pag. 7 della sentenza);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigl