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Ordinanza — n. 1982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRANTE PARRINO FILIPPO nato a CASTELVETRANO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Errante Parrino Filippo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, comunque, che il diniego delle suddette circostanze attenuanti generiche risulta congruamente e logicamente motivato nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione della licenza edilizia falsità in documenti piano di costruzione effetto sospensivo della licenza edilizia deroga alla licenza edilizia materiali da costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato, comunque, che il diniego delle suddette circostanze attenuanti generiche risulta congruamente e logicamente motivato nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRANTE PARRINO FILIPPO nato a CASTELVETRANO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Errante Parrino Filippo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza motivazionale della sentenza di appello, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inedito, non essendo stato proposto con i motivi di appello;

Considerato, comunque, che il diniego delle suddette circostanze attenuanti generiche risulta congruamente e logicamente motivato nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Con9gliere estensore Il Pres