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Ordinanza — n. 1981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA AQ,KIAL0 sul ricorso proposto da: CATANIA FRANCESCO nato a CATANZARO il 20/05/1966 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avv)só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Catania Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che i motivi di ricorso proposti afferiscono all'affermazione di responsabilità ed all'applicazione dell'aggravante ex art. 219 co. 2 n. 1 I. fall.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 1981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative procedure di ricorso motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio esame nel merito motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA AQ,KIAL0 sul ricorso proposto da: CATANIA FRANCESCO nato a CATANZARO il 20/05/1966 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avv)só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Catania Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che i motivi di ricorso proposti afferiscono all'affermazione di responsabilità ed all'applicazione dell'aggravante ex art. 219 co. 2 n. 1 I. fall.;

Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente