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Ordinanza — n. 1980/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1980/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUDDO ALESSANDRO nato a PALERMO il 06/01/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Guddo Alessandro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha riqualificato il reato di cui al capo 1) in lesioni volontarie aggravate, rideterminato la pena e confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia aggravata e porto illegale di coltello;

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1980/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reati violenti oggetto pericoloso minaccia alla sicurezza pubblica violazioni della legge sulle armi crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUDDO ALESSANDRO nato a PALERMO il 06/01/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Guddo Alessandro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha riqualificato il reato di cui al capo 1) in lesioni volontarie aggravate, rideterminato la pena e confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia aggravata e porto illegale di coltello;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. per difetto di querela, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il suddetto motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, giacché, in tema di lesioni personali, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un coltello da cucina, che rientra nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e al delitto di minaccia, è manifestamente infondato (tenuto conto anche della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito) e, comunque, pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello, puntualmente disattese dalla corte territoriale, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 e 99 cod.pen., è manifestamente infondato sotto entrambi i profili sollevati: quanto all'aggravante dei futili motivi poiché implicitamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato l'assenza di un'evidente e plateale sproporzione tra le due condotte; mentre in relazione alla recidiva la motivazione è esente da censure, avendo la Corte di Appello esaminato in concreto„ in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere es