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Ordinanza — n. 1979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO MASSIMO nato a NAPOLI il 09/06/1967 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Corso Massimo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è pedissequamente reiterativo del primo motivo di appello e, comunque, versato in fatto, a fronte degli analitici rilievi operati dal giudice di seconde cure in relazione alle cause del dissesto e alle condotte distrattive contestate;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO MASSIMO nato a NAPOLI il 09/06/1967 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Corso Massimo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è pedissequamente reiterativo del primo motivo di appello e, comunque, versato in fatto, a fronte degli analitici rilievi operati dal giudice di seconde cure in relazione alle cause del dissesto e alle condotte distrattive contestate;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia debito della massa cattiva gestione irregolarità finanziarie reato economico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO MASSIMO nato a NAPOLI il 09/06/1967 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Corso Massimo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è pedissequamente reiterativo del primo motivo di appello e, comunque, versato in fatto, a fronte degli analitici rilievi operati dal giudice di seconde cure in relazione alle cause del dissesto e alle condotte distrattive contestate;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia dei medesimi vizi in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati in separato procedimento, è inedito, ai sensi dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen, perché è stato proposto per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato della Corte di Cassazione qualora -come nella specie- non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza insussistente nella specie, alla luce del riferimento all'intensità del dolo e ai precedenti penali dell'imputato (pag. 4 sentenza impugnata);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consiliere es nsore Il Pre