Ordinanza — n. 1975/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNONI ANNA nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 06/11/1952 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Giovannoni Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è affetto da conclarnata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNONI ANNA nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 06/11/1952 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Giovannoni Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è affetto da conclarnata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNONI ANNA nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 06/11/1952 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Giovannoni Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è affetto da conclarnata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Considerato, inoltre, che il motivo proposto è articolato in spregio al principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere ester7sore Il Presid