Ordinanza — n. 1974/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIETTI FRANCO nato a NOVI LIGURE il 08/11/1962 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tonietti Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità del diniego di derubricazione del delitto contestato in quello del furto d'uso, è generico e manifestamente infondato, in quanto connotato dall'assenza di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata, che risulta avere fatto corretta applicazione della giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014 - dep. 13/02/2015, Rv. 262664;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 6431 del 29/12/2014 - dep. 13/02/2015, Rv. 262664;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIETTI FRANCO nato a NOVI LIGURE il 08/11/1962 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tonietti Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità del diniego di derubricazione del delitto contestato in quello del furto d'uso, è generico e manifestamente infondato, in quanto connotato dall'assenza di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata, che risulta avere fatto corretta applicazione della giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014 - dep. 13/02/2015, Rv. 262664;
Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006 - dep. 17/01/2007, Rv. 236020); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen., è aspecifico e non consentito in questa sede, giacché non solo non si confronta con quanto correttamente e logicamente argomentato al riguardo dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata), ma pretende inammissibilmente da questa Corte un rinnovato esame del merito senza allegare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle prove, ma anzi sollecitandone una rivalutazione sulla base di alternativi modelli di ragionamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il