Ordinanza — n. 1972/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKRANI KHALID (C.U.I. 02E8Y3Y) nato il 03/11/1989 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Makrani Khalid (C.U.I. 02E8Y3Y) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto è incontroverso che il giudice di merito, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (si veda pag. 3 della senza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 62 bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 1972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKRANI KHALID (C.U.I. 02E8Y3Y) nato il 03/11/1989 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Makrani Khalid (C.U.I. 02E8Y3Y) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto è incontroverso che il giudice di merito, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (si veda pag. 3 della senza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C