Ordinanza — n. 1971/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bevilacqua Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla commisurazione della pena, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9 e 10 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bevilacqua Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla commisurazione della pena, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
Rilevato, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli ard. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende