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Ordinanza — n. 1970/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1970/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSINARI TOMAS nato a FORLI' il 26/12/1975 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tassinari Tomas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del recesso attivo di cui all'art. 56 comma 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), i quali hanno escluso il carattere volontario della condotta impeditiva dell'evento, sicché tale motivazione sorregge la negazione della configurabilità sia della desistenza volontaria che del recesso attivo (si veda, tra le tante, Sez. 3 n. 17518 del 28/11/2018 -dep. 24/04/2019- Rv. 275647, che ha affermato che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni);

Regesto Legislator

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art. 56 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 1970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 comma 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), i quali hanno escluso il carattere volontario della condotta impeditiva dell'evento, sicché tale motivazione sorregge la negazione della configurabilità sia della desistenza volontaria che del recesso attivo (si veda, tra le tante, Sez. 3 n. 17518 del 28/11/2018 -dep. 24/04/2019- Rv. 275647, che ha affermato che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni);

Parole chiave

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tentato furto luogo del reato tentata lesione personale semplice furto aggravato atto preparatorio non punibile circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 56 comma 4 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSINARI TOMAS nato a FORLI' il 26/12/1975 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tassinari Tomas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del recesso attivo di cui all'art. 56 comma 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), i quali hanno escluso il carattere volontario della condotta impeditiva dell'evento, sicché tale motivazione sorregge la negazione della configurabilità sia della desistenza volontaria che del recesso attivo (si veda, tra le tante, Sez. 3 n. 17518 del 28/11/2018 -dep. 24/04/2019- Rv. 275647, che ha affermato che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni);

Esaminata la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29,s-èttembre 2022 Il Consigliere_ nsore Il Pres