Ordinanza — n. 1969/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMAR MARIO nato a DRONERO il 25/03/1954 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto che Aimar Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 455 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (pag. 4 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod.pen; Ordinanza — n. 1969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (pag. 4 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMAR MARIO nato a DRONERO il 25/03/1954 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto che Aimar Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 455 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (pag. 4 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere e tens re Il Presidente