Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1968/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURE' VINCENZO nato a SIRACUSA il 31/07/1972 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Murè Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURE' VINCENZO nato a SIRACUSA il 31/07/1972 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Murè Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Parole chiave

Generato dall'IA
aggressione fisica lesioni personali vittima di infortunio corresponsabilità della vittima posizione della vittima testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURE' VINCENZO nato a SIRACUSA il 31/07/1972 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Murè Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'ecc:essività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilZ9-settembre 2022 Il Consiglieué EsteOsore Il President