Ordinanza — n. 1967/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROMOKOV NIKITA nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto che Gromokov Nikita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato continuato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' artt. 62 n. 2 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 2 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROMOKOV NIKITA nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto che Gromokov Nikita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato continuato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' artt. 62 n. 2 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato, inoltre, che il suddetto motivo è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n.23031 del 03/03/2021 Rv. 281377);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/settembre 2022 Il Consigliere stensore Il Preside