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Ordinanza — n. 1965/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1965/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARRE VERONICA (CUI 01H16YU) nato a TREVISO il 19/02/1971 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che De Barre Veronica (CUI 01H16YU) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - per quanto ancora qui di Interesse- ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in data 30 giugno 2017 ; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'applicazione della recidiva, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., commesso in data 30 giugno 2017 ; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'applicazione della recidiva, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;

Parole chiave

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dichiarazione mendace inganno sull'identità false indicazioni su attività commerciali sviamento della giustizia denuncia spontanea perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARRE VERONICA (CUI 01H16YU) nato a TREVISO il 19/02/1971 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che De Barre Veronica (CUI 01H16YU) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - per quanto ancora qui di Interesse- ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in data 30 giugno 2017 ; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'applicazione della recidiva, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;

Considerato, inoltre, che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/5 settembre 2022 Il Consigliere est sore Il es