Ordinanza — n. 1964/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATRIA ANTONINO nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 22/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che D'Atria Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, comunque, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATRIA ANTONINO nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 22/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che D'Atria Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, comunque, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATRIA ANTONINO nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 22/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che D'Atria Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, comunque, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'utilizzabilità delle propalazioni di confidente, poste a base della decisione, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d& giudice di merito (si veda in particolare 2 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al reato di furto aggravato in abitazione, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.14.11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside