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Ordinanza — n. 1961/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic for failing to critique sentencing reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the Court found this complaint generic because it offered no specific critique of the detailed reasoning in the appellate judgment. Consequently, the decision was rejected as it lacked the necessary substantive argumentation required by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; An appeal complaint is inadmissible if it is generic and fails to provide an effective critique of the specific reasoning used by the court of first instance regarding the application of recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint recidivism reasoning effective critique court costs award furto di lieve entità imputazione di furto furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELTRO STEFANO nato a GENOVA il 11/11/1968 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Peltro Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata esclusione della recidiva, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione articolata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;

Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente