Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed too generic, failing to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not identify the specific elements supporting the appellant's complaints, preventing the exercise of judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the supporting elements; a generic allegation without specific elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO RITA nato a LORETO il 04/08/1966 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 7 luglio 2020, nei confronti di Di Rocco Rita, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio all'imputata, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha giustificato la sanzione irrogata in ragione della gravità del fatto e della personalità della prevenuta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigere estensore Il Presid