Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1822/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di Branciaroli Nello, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza furtiva, senza fornire una plausibile giustificazione circa tale possesso, ma anzi tentando di darsi alla fuga all'alt dei carabinieri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 1822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza furtiva, senza fornire una plausibile giustificazione circa tale possesso, ma anzi tentando di darsi alla fuga all'alt dei carabinieri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione delitto di fuga guida recidiva in stato di ebbrezza reato di pirateria della strada altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di Branciaroli Nello, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di Branciaroli Nello, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza furtiva, senza fornire una plausibile giustificazione circa tale possesso, ma anzi tentando di darsi alla fuga all'alt dei carabinieri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli e estensore Il Presiderite(