Ordinanza — n. 1820/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVAGNIN MORGAN nato a DOLO il 11/06/1977 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 24 maggio 2018, nei confronti di Gavagnin Morgan, in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalle prove documentali acquisite, nonché dalla circostanza che il Gavagnin fosse l'intestatario dell'auto con la quale erano stati effettuati i passaggi autostradali, senza che questi avesse offerto una diversa spiegazione della vicenda suffragata da riscontri;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 1820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVAGNIN MORGAN nato a DOLO il 11/06/1977 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 24 maggio 2018, nei confronti di Gavagnin Morgan, in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalle prove documentali acquisite, nonché dalla circostanza che il Gavagnin fosse l'intestatario dell'auto con la quale erano stati effettuati i passaggi autostradali, senza che questi avesse offerto una diversa spiegazione della vicenda suffragata da riscontri;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidepte