Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1819/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to specify grounds and generic lack of logic in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural defects in the grounds of complaint. The appellant failed to specifically allege a violation of law regarding criminal responsibility and offered only a generic challenge to the sentencing logic without identifying specific elements. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. d cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are not specifically deduced as required by law or if they are manifestly illogical and generic, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement generic complaint defect sentencing logic review procedural violation criminal responsibility court costs award motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. d cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di Mannarelli Patrizio Riccardo, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066
riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARELLI PATRIZIO RICCARDO nato a BARI il 16/03/1971 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di Mannarelli Patrizio Riccardo, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066);

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una motivazione manifestamente illogica nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori, evidenziando, da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall'altro la congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che vi fossero elementi tali da poterla mitigare mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli re estensore I