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Ordinanza — n. 1817/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udite relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; '\``N, La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di Snopech Cristian, in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata hanno difatti logicamente desunto dalle risultanze istruttorie la colpevolezza del prevenuto in ordine a ciascuno degli episodi contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di Snopech Cristian, in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata hanno difatti logicamente desunto dalle risultanze istruttorie la colpevolezza del prevenuto in ordine a ciascuno degli episodi contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci perseguimento penale per truffa commercio elettronico frode fiscale in materia doganale scambio di atti giuridici per via elettronica difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udite relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; '\``N,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di Snopech Cristian, in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata hanno difatti logicamente desunto dalle risultanze istruttorie la colpevolezza del prevenuto in ordine a ciascuno degli episodi contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli estensore Il Preside te