Ordinanza — n. 1815/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO GESUALDO nato a CARUNCHIO il 11/01/1953 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 6 giugno 2022, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata per non doversi procedere per difetto di querela dal Tribunale di Vasto, in data 18 ottobre 2018, ha condannato D'Onofrio Gesualdo in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, l'art. 646 cod. pen. tutela, non solo la posizione del proprietario del bene oggetto di appropriazione altrui, bensì anche quella del soggetto che su tale bene vanti una posizione qualificata, sicché il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (ex plurimis, Sez. 2 n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello logicamente giustificato l'esclusione, sulla base del rilevante valore del bene oggetto di appropriazione, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO GESUALDO nato a CARUNCHIO il 11/01/1953 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 6 giugno 2022, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata per non doversi procedere per difetto di querela dal Tribunale di Vasto, in data 18 ottobre 2018, ha condannato D'Onofrio Gesualdo in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, l'art. 646 cod. pen. tutela, non solo la posizione del proprietario del bene oggetto di appropriazione altrui, bensì anche quella del soggetto che su tale bene vanti una posizione qualificata, sicché il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (ex plurimis, Sez. 2 n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037);
Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello logicamente giustificato l'esclusione, sulla base del rilevante valore del bene oggetto di appropriazione, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigl e estensore Il Presi