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Ordinanza — n. 1814/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1814/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELFAOUI NOUREDINE nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di Khelfaoui Nouredine, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, a fronte di elementi inequivocabilmente convergenti verso la colpevolezza del prevenuto, ha sconfessato la tesi difensiva, in quanto vaga e smentita dalle risultanze processuali, così escludendo la sussistenza del denunciato travisamento circa la presenza di questi sul luogo e al momento del fatto);

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 1814/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio spese per le indagini ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di Khelfaoui Nouredine, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELFAOUI NOUREDINE nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di Khelfaoui Nouredine, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, a fronte di elementi inequivocabilmente convergenti verso la colpevolezza del prevenuto, ha sconfessato la tesi difensiva, in quanto vaga e smentita dalle risultanze processuali, così escludendo la sussistenza del denunciato travisamento circa la presenza di questi sul luogo e al momento del fatto);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consia e e tensore Il Presi