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Ordinanza — n. 1812/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1812/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEPURAS SERGIU nato il 27/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti di Iepuras Sergiu per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che la censura oggetto dell'unico motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (recupero del furgone effettuato a tarda notte e senza fornire una spiegazione plausibile in merito alla detenzione dello stesso) e a quella specificamente riferibile al ricorrente, andatura a forte velocità, detenzione del portafoglio con i documenti di Vadim Dorgan, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 1812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto infrazione qualificata altri reati aggravamento della pena crimine rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti di Iepuras Sergiu per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEPURAS SERGIU nato il 27/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti di Iepuras Sergiu per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che la censura oggetto dell'unico motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (recupero del furgone effettuato a tarda notte e senza fornire una spiegazione plausibile in merito alla detenzione dello stesso) e a quella specificamente riferibile al ricorrente, andatura a forte velocità, detenzione del portafoglio con i documenti di Vadim Dorgan, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigil re estensore Il Presid nte