Ordinanza — n. 1811/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di Niang Samba, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura un'errata ,applicazione di legge nel mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata, nel caso di specie non sussiste la situazione di estrema gravità, che sola può giustificare la condotta criminosa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere dell'imputato allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe Simon, Rv. 2715173 - 02);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 1811/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di Niang Samba, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura un'errata ,applicazione di legge nel mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata, nel caso di specie non sussiste la situazione di estrema gravità, che sola può giustificare la condotta criminosa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere dell'imputato allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe Simon, Rv. 2715173 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli estensore Il Preside te(--