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Ordinanza — n. 1808/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOLAN DEVLES nato a LATINA il 03/12/1968 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di Sciolan Devles per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. In data 2 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, ribadita la fondatezza e ammissibilità dei motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla condotta dell'imputata, che ha ricevuto il denaro di provenienza delittuosa sulle sue poste pay e lo ha prelevato, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114 - 01) e la motivazione sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro pena di recesso riciclaggio di capitali riproduzione e imitazione di biglietti di banca appropriazione indebita di fondi pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di Sciolan Devles per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOLAN DEVLES nato a LATINA il 03/12/1968 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di Sciolan Devles per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. In data 2 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, ribadita la fondatezza e ammissibilità dei motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla condotta dell'imputata, che ha ricevuto il denaro di provenienza delittuosa sulle sue poste pay e lo ha prelevato, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114 - 01) e la motivazione sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere non trascurabile consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consli