Ordinanza — n. 1807/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT BENHAMMADI BRAHIM nato il 17/01/1984 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 17 febbraio 2022, condannava Alt Benhammadi Brahim, appa pena dell'ammenda di 60,00 euro in relazione al reato di cui all'art.712 cod. pen. Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione al profilo della colpevolezza del prevenuto, già compiutamente vagliato dal giudice di merito, che difatti, diversamente qualificata l'originaria imputazione contestata, ha ritenuto integrata la contravvenzione, avendo questi comunque acquistato una res in circostanze che avrebbero dovuto indurlo a tenere un atteggiamento di maggiore diligenza e dalle quali si evince dunque la sussistenza della colpa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura l'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto l'esimente non risulta essere stata richiesta, neppure nelle conclusioni, in primo grado dalla parte, che non può, pertanto, in questa sede dolersi di un'omessa pronuncia (sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT BENHAMMADI BRAHIM nato il 17/01/1984 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 17 febbraio 2022, condannava Alt Benhammadi Brahim, appa pena dell'ammenda di 60,00 euro in relazione al reato di cui all'art.712 cod. pen. Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione al profilo della colpevolezza del prevenuto, già compiutamente vagliato dal giudice di merito, che difatti, diversamente qualificata l'originaria imputazione contestata, ha ritenuto integrata la contravvenzione, avendo questi comunque acquistato una res in circostanze che avrebbero dovuto indurlo a tenere un atteggiamento di maggiore diligenza e dalle quali si evince dunque la sussistenza della colpa;
Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura l'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto l'esimente non risulta essere stata richiesta, neppure nelle conclusioni, in primo grado dalla parte, che non può, pertanto, in questa sede dolersi di un'omessa pronuncia (sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Consi re estensore Il Pres