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Ordinanza — n. 1806/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1806/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SABINA nato a VASTO il 12/11/1977 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 settembre 2021, nei confronti di Bevilacqua Sabina, in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente ex art.131-bis, nonché delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego, valorizzando elementi, quali la gravità del fatto, soprattutto per l'importo della merce acquistata indebitamente dall'imputata, e la presenza di precedenti penali su questa gravanti, certamente idonei a ritenere congrua la pena irrogata, senza la possibilità di considerare di particolare tenuità il fatto contestato;

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 1806/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indebito pena pecuniaria non riscuotibile sovraindebitamento azione di indebito arricchimento debito pecuniario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 settembre 2021, nei confronti di Bevilacqua Sabina, in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SABINA nato a VASTO il 12/11/1977 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 settembre 2021, nei confronti di Bevilacqua Sabina, in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente ex art.131-bis, nonché delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego, valorizzando elementi, quali la gravità del fatto, soprattutto per l'importo della merce acquistata indebitamente dall'imputata, e la presenza di precedenti penali su questa gravanti, certamente idonei a ritenere congrua la pena irrogata, senza la possibilità di considerare di particolare tenuità il fatto contestato;

Considerato, in ogni caso, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consiglier estensore Il