Italian Court dismisses appeal as groundless due to manifest illogical reasoning in lower court's denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the court found the lower court's reasoning based on prior criminal records to be manifestly illogical and thus unchallengeable. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of false testimony while rejecting the procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning for denying generic mitigating circumstances is manifestly illogical, rendering it unchallengeable in cassation without requiring an exhaustive review of all favorable or unfavorable elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE CLAUDIO nato a TORINO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ì
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 29 settembre 12U22J in parziale riforam della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 27 maggio 2019, ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, rideterminata la pena ha confermato la condanna nei confronti di Carbone Claudio per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo ai precedenti penali gravanti sull'imputato consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli re estensore Il Preside