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Ordinanza — n. 1804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRISTOPH PETR nato il 21/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNN La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Christoph Petr, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 1804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che, da un lato ha ricostruito la vicenda sottolineando alle pagine 5 e 6 gli elementi a fondamento della colpevolezza del prevenuto, e dall'altro a pagina 7 le ragioni che giustificano il riconoscimento della recidiva, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Christoph Petr, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRISTOPH PETR nato il 21/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNN

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Christoph Petr, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che, da un lato ha ricostruito la vicenda sottolineando alle pagine 5 e 6 gli elementi a fondamento della colpevolezza del prevenuto, e dall'altro a pagina 7 le ragioni che giustificano il riconoscimento della recidiva, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consiglie e,fstensore ).......91;e2r_ Il Presid nte