Ordinanza — n. 1803/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GIANCARLO nato a POLISTENA il 06/05/1983 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 20 gennaio 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla motivazione con cui era stata irrogata la pena per il reato in continuazione, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi, in data 12 marzo 2013, nei confronti di Recupero Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., assolvendo lo stesso dal reato di cui all'art. 116, comma 13, codice della strada perché depenalizzato e, di conseguenza, riducendo la pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GIANCARLO nato a POLISTENA il 06/05/1983 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 20 gennaio 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla motivazione con cui era stata irrogata la pena per il reato in continuazione, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi, in data 12 marzo 2013, nei confronti di Recupero Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., assolvendo lo stesso dal reato di cui all'art. 116, comma 13, codice della strada perché depenalizzato e, di conseguenza, riducendo la pena inflitta;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge il computo della pena effettuato nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il calcolo operato dalla Corte di Appello risulta corretto: il primo giudice ha irrogato la pena complessiva di mesi 9 di reclusione, ossia mesi 8 per il delitto di evasione e mesi 1 per il reato di cui al capo B), ridotti per la scelta del rito a mesi 6; a fronte dell'avvenuta depenalizzazione l'aumento di un mese deve essere eliminato dal calcolo iniziale e non dal risultato finale; ragione questa per la quale la riduzione di un terzo per la scelta dell'abbreviato operata sulla pena di mesi 8 di reclusione (inflitta per l'unico reato rimasto) conduce alla pena finale di mesi 5 giorni 10 di reclusione individuata dalla Corte territoriale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigl estensore Il Pre