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Ordinanza — n. 1800/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1800/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/01/1958 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 13 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Nicolao Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione della colpevolezza del prevenuto e per violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, risultano manifestamente infondati, in quanto palesemente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha compiutamente evidenziato come i plurimi e univoci riconoscimenti fotografici effettuati dai testi, pienamente utilizzabili, uniti all'assenza di un'alternativa ricostruzione dei fatti offerta dal prevenuto, fondassero il giudizio di penale responsabilità del Nicolao, così escludendo la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 1800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina difesa penale altri capi d'accusa reato di coazione verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 13 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Nicolao Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/01/1958 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 13 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 4 giugno 2019, nei confronti di Nicolao Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione nell'affermazione della colpevolezza del prevenuto e per violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, risultano manifestamente infondati, in quanto palesemente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha compiutamente evidenziato come i plurimi e univoci riconoscimenti fotografici effettuati dai testi, pienamente utilizzabili, uniti all'assenza di un'alternativa ricostruzione dei fatti offerta dal prevenuto, fondassero il giudizio di penale responsabilità del Nicolao, così escludendo la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria;

Osservato che anche l'ultima doglianza, che lamenta un vizio di motivazione nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Considerato, altresì, il principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consiglk e estensore D E PO ITATA Il