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Ordinanza — n. 1797/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1797/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO TINDARO nato a PATTI il 08/09/1972 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N N, La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di Di Gregorio Tindaro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure del tutto generiche, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto la colpevolezza del Di Gregorio dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza furtiva, situazione della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, risultando così pacificamente integrato il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo eventuale (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 1797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente prova del dolo imputazione di furto divieto di accettare regali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di Di Gregorio Tindaro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO TINDARO nato a PATTI il 08/09/1972 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N N,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di Di Gregorio Tindaro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure del tutto generiche, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto la colpevolezza del Di Gregorio dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza furtiva, situazione della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, risultando così pacificamente integrato il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo eventuale (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli estensore 1:1 President