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Ordinanza — n. 1796/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1796/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTERO ALBERTO nato a ALESSANDRIA il 24/06/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 13 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia, in data 8 marzo 2019, ha dichiarato estinti per remissione di querela i reati di cui agli artt. 640 e 56, 640 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Quartero Alberto per i reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen. In data 7 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 56, 640 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Quartero Alberto per i reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen. In data 7 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni rinuncia al dibattimento orale indennità per testimone udienza dibattimentale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione dell'art. 507 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTERO ALBERTO nato a ALESSANDRIA il 24/06/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 13 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia, in data 8 marzo 2019, ha dichiarato estinti per remissione di querela i reati di cui agli artt. 640 e 56, 640 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Quartero Alberto per i reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen. In data 7 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., laddove entrambi i giudici di merito hanno ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà di assunzione della testimonianza richiesta, perché superflua a fronte di un pacifico svolgimento dei fatti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818;

Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, 2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Camillo Piera che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Consig • e estensore Il Pre