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Ordinanza — n. 1795/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and symbolic threat, ruling arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Genovese Antonino inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged his conviction for theft and a symbolic threat, arguing legal violations and reasoning flaws regarding witness testimony and aggravating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower courts had already adequately addressed the issues and provided sufficient motivation for their findings.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 339 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds merely reproduce issues already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments and adequate motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility symbolic threat aggravating circumstance repetition of examined issues insufficient motivation appeal Cassazione Roma decision motivi di persecuzione rilevanti obbligo di motivazione motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 339 c.p.
Considerato che la terza doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 secondo comma cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/02/1979 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 ottobre 2020 confronti di Genovese Antonino per i reati di cui agli artt. 635 e 612, secondo comma cod. pen. In data 1° dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute per il grado. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità e ai tempi con i quali il ricorrente ha richiesto alla teste l'indirizzo dell'abitazione della persona offesa, alle dichiarazioni dallo stesso rese sul punto e alle circostanze attinenti l'attività svolta dalla persona offesa nei giudizio nei quali era coinvolot 1"imputato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla responsabilità e il ragionamento seguito, in assenza di apelsi illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Considerato che la terza doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 secondo comma cod. pen., è manifestamente infondata poiché, diversamente quanto indicato nel ricorso, la Corte d'appello, seppure in termini sintetici, motiva in ordine alla ragione, le modalità della condotta, per cui deve ritenersi che la minaccia integri gli estremi del "modo simbolico". Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Italiano Rosa Isabel che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli estenso