Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1794/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1794/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDELLO ROSARIO nato a MESSINA il 18/08/1973 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 6 ottobre 2021, nei confronti di Mondello Rosario, in relazione ai reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e censurano, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 1794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha enucleato i plurimi elementi probatori, anche di natura documentale, da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, ed evidenziato le ragioni ostative alla concessione delle generiche, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione ch individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena scemata imputabilità reiterazione di reati penali difetto di motivazione pentito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 6 ottobre 2021, nei confronti di Mondello Rosario, in relazione ai reato di cui all'art. 640 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDELLO ROSARIO nato a MESSINA il 18/08/1973 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 6 ottobre 2021, nei confronti di Mondello Rosario, in relazione ai reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e censurano, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha enucleato i plurimi elementi probatori, anche di natura documentale, da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, ed evidenziato le ragioni ostative alla concessione delle generiche, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione ch individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consiglie estensore Il Pres