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Ordinanza — n. 1792/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1792/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI CLEY nato a MOTTA DI LIVENZA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 15 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Udine, in data 25 settembre 2018, nei confronti di Argentini Cley, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non aver considerato il risarcimento compiuto dall'imputato nei confronti della persona offesa, attiene a valutazioni riguardanti apprezzamenti di merito, pertanto, insuscettibili di essere effettuate in questa sede e inerenti ad un profilo, quello sanzionatorio, su cui la Corte di Appello ha già ampiamente argomentato, sottolineando le ragioni dell'irrilevanza dell'avvenuto risarcimento a favore della vittima ai fini di una riduzione della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 1792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Udine, in data 25 settembre 2018, nei confronti di Argentini Cley, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non aver considerato il risarcimento compiuto dall'imputato nei confronti della persona offesa, attiene a valutazioni riguardanti apprezzamenti di merito, pertanto, insuscettibili di essere effettuate in questa sede e inerenti ad un profilo, quello sanzionatorio, su cui la Corte di Appello ha già ampiamente argomentato, sottolineando le ragioni dell'irrilevanza dell'avvenuto risarcimento a favore della vittima ai fini di una riduzione della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario rettificazione della decisione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
del Tribunale di Udine, in data 25 settembre 2018, nei confronti di Argentini Cley, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI CLEY nato a MOTTA DI LIVENZA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 15 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Udine, in data 25 settembre 2018, nei confronti di Argentini Cley, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non aver considerato il risarcimento compiuto dall'imputato nei confronti della persona offesa, attiene a valutazioni riguardanti apprezzamenti di merito, pertanto, insuscettibili di essere effettuate in questa sede e inerenti ad un profilo, quello sanzionatorio, su cui la Corte di Appello ha già ampiamente argomentato, sottolineando le ragioni dell'irrilevanza dell'avvenuto risarcimento a favore della vittima ai fini di una riduzione della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigl" estensore Il Presid nte