Ordinanza — n. 1791/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMERI FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 26/07/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in data 26 ottobre 2020, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Salmeri Filippo per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 1791/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), dalla circostanza, pacificamente accertata, dell'utilizzo del telefono di provenienza furtiva da parte del prevenuto in modo significativo (almeno 135 telefonate), così evidenziando come la giustificazione fornita sul punto fosse inverosimile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMERI FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 26/07/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in data 26 ottobre 2020, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Salmeri Filippo per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), dalla circostanza, pacificamente accertata, dell'utilizzo del telefono di provenienza furtiva da parte del prevenuto in modo significativo (almeno 135 telefonate), così evidenziando come la giustificazione fornita sul punto fosse inverosimile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli estensore Il Pres