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Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMBELLI FILIPPO NERI nato a BARI il 30/08/1976 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di Strannbelli Filippo Neri, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciandone i plurimi riscontri;

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen; Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato dalla Corte di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione qualora nella commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza alla persona (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità allegazione motivata valutazione delle prove testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMBELLI FILIPPO NERI nato a BARI il 30/08/1976 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di Strannbelli Filippo Neri, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciandone i plurimi riscontri;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato dalla Corte di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione qualora nella commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza alla persona (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside