Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1786/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18 dicembre 2020, ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di Tufano Nicola per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti ritenuto integrato il dolo di ricettazione in capo al prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, uniformandosi così alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 1786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale prova del dolo scemata imputabilità favoreggiamento partecipazione al reato elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18 dicembre 2020, ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di Tufano Nicola per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18 dicembre 2020, ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di Tufano Nicola per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti ritenuto integrato il dolo di ricettazione in capo al prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, uniformandosi così alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120);

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente osservato dal secondo giudice, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, non solo quanto al valore in sé della cosa sottratta, ma anche per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli e estensore Il Pre