Italian Court dismisses appeal by unqualified party for procedural violation of criminal appeal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by an unqualified individual against a criminal judgment. The appellant argued for nullity due to lack of motivation and a constitutional question regarding Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under Article 610, paragraph 5-bis, appeals by non-qualified subjects must be treated de plano and found inadmissible for violating Article 613, paragraph 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by non-qualified subjects are inadmissible if filed personally after the new rule's entry into force, as they violate procedural requirements for standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LHOU YOUNES nato il 09/10/1989 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea, in data 22 gennaio 2020, nei confronti di Lhou Younes, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il ricorso, che genericamente deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; Osservato, altresì, che la seconda doglianza, che chiede a Questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., risulta manifestamente infondata (sul punto, si veda in particolare Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272011); Considerato dunque, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President