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Ordinanza — n. 1782/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1782/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONE GIUSEPPE nato a TRENTOLA DUCENTA il 28/08/1952 FALCONE ANTONIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 12/06/1939 PIROLLI MASSIMILIANO nato a CASERTA il 09/07/1973 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 1782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria regimi doganali particolari esame delle censure formali obbligo doganale motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 10 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di Falcone Giuseppe, Falcone Antonio e Pirolli Massimiliano, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONE GIUSEPPE nato a TRENTOLA DUCENTA il 28/08/1952 FALCONE ANTONIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 12/06/1939 PIROLLI MASSIMILIANO nato a CASERTA il 09/07/1973 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 10 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di Falcone Giuseppe, Falcone Antonio e Pirolli Massimiliano, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Considerato, in ogni caso, che la censura difensiva è manifestamente infondata, in quanto il richiamo alla gravità del fatto e all'intensità del dolo dimostrata, consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv, 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigli e estensore Il P