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Ordinanza — n. 1779/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1779/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOMBINO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/03/1973 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t :etto ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Piombino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ode di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatarnente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da uf-ficiente e non illogica motivazione diretta a rilevare la maggiore riprovevolezza del fatto a aHa luce dei precedenti riferibili al ricorrente con considerazioni non messe in crisi Nnronferente tenore della doglianza esposta con il ricorso, reieterativa di quella proposta con che all'inammiissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. p n ,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1779/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. p n ,

Parole chiave

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riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale gravità della pena individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOMBINO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/03/1973 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t :etto ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Piombino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ode di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatarnente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da uf-ficiente e non illogica motivazione diretta a rilevare la maggiore riprovevolezza del fatto a aHa luce dei precedenti riferibili al ricorrente con considerazioni non messe in crisi Nnronferente tenore della doglianza esposta con il ricorso, reieterativa di quella proposta con che all'inammiissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. p n ,

P.Q.M.

inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cceaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 dicembre 2022. Consigliere estensore Il Presid te retto Paternò Raddusa Angel ostanzo 2.4 ,aLsk DEPo \F\ IN CAN LI '' 4/ 1 8 GEN/ 2023