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Ordinanza — n. 1778/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONDA EMILIO nato a VILLARICCA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !elio i' ricorso proposto nell'interesse di Emilio Di Monda avverso la sentenza in epigrafe; earninati gli atti e i! provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di mancata dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla sentenza o gr.acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. CC per,.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro,t-ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione motivi di rigore decisione giustificata dell'assicuratore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONDA EMILIO nato a VILLARICCA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !elio i' ricorso proposto nell'interesse di Emilio Di Monda avverso la sentenza in epigrafe; earninati gli atti e i! provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di mancata dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla sentenza o gr.acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. CC per,.

P.Q.M.

..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro,t-ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.