Ordinanza — n. 1778/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONDA EMILIO nato a VILLARICCA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !elio i' ricorso proposto nell'interesse di Emilio Di Monda avverso la sentenza in epigrafe; earninati gli atti e i! provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di mancata dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla sentenza o gr.acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. CC per,.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro,t-ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONDA EMILIO nato a VILLARICCA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !elio i' ricorso proposto nell'interesse di Emilio Di Monda avverso la sentenza in epigrafe; earninati gli atti e i! provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di mancata dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla sentenza o gr.acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. CC per,.
P.Q.M.
..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro,t-ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.