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Ordinanza — n. 1777/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating already examined and properly argued grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nunzio Galasso inadmissible because its grounds were merely repetitive of issues already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found his new arguments lacked independent legal merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already adequately examined by the lower court with correct legal arguments and linear reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Cassazione ordinanza already examined court costs fine minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSO NUNZIO nato a NAPOLI il 15/09/1989 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i: ricorso proposto nell'interesse di Nunzio Galasso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; eiuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in iegittimità, in quanto meramente riproduttivi ( motivi sub 1 e 2) di profili di censura già adeguatamente vagliati ciisdttesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare lineare e puntuale dal giudice di ne: riscontrare gli estremi oggettivi delle ipotesi di reato contestate con riguardo alla „.,n/10 °positiva delle condotte minacciose e violente ascritte all'imputato rispetto d'ufficio dei soggetti qualificati in atto o da compiere, sia conseguentemente rispetto HLehula impossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'ad 612 cod. pen. ( si veda la sequela ientativa stesa tra la pagina 3 e il quarto capoverso di pagina 4); ifestarnene infondato in relazione alla misura della pena irrogata e al mancato ory.c:mento delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche in su tali punti, appare :-_:.ufficlente e non :llogica motivazione e da adeguato esame delie deduzioni difensive ::- :evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 'C,C nen.

P.Q.M.

j)rr r ara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos: deciso il 19 dicembre 2022. estensore Il Preside edet:to Pat