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Ordinanza — n. 1770/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1770/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTOMANELLI NICOLA VITO nato a GRUMO APPULA il 15/02/1980 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 i, ricocso proposto nell'interesse di Nicola Vito Ottomanelli avverso la sentenza in elnw-ate; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; r , Lo che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :adc• di iedittimità, in quanto manifestamente infondato avuto riguardo sia alla doglianza spesa nel lamentare un asserito difetto di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, :onnc.',,:3 ,..a da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (mentre il iivendica che la sostanza detenuta sarebbe stata destinata ad uso personale dell'imputato a;teneppure evidenziare gli elementi in fatto utili a supportare siffatta conclusione non ,,-::sio:izzati in sentenza, il provvedimento impugnato mette in luce più elementi in fatto ibif con la ricostruzione logica sottesa alla ritenuta responsabilità, estranei a profili di ncongruenza del motivare); ispetto alla mancata applicazione delle attenuati atipiche, atteso che il ricorso, dall'appello, manca di evidenziare gli elementi pretermessi dai giudici dei a supportarne il riconoscimento; n-'anifestamente infondato in relazione alla mancato riconoscimento del beneficio della condizionale malgrado !a sentenza gravata, anche sul punto, risulti sorretta da e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale contrassegno stradale stato difettoso del veicolo grave eccesso di velocità guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTOMANELLI NICOLA VITO nato a GRUMO APPULA il 15/02/1980 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 i, ricocso proposto nell'interesse di Nicola Vito Ottomanelli avverso la sentenza in elnw-ate; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; r , Lo che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :adc• di iedittimità, in quanto manifestamente infondato avuto riguardo sia alla doglianza spesa nel lamentare un asserito difetto di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, :onnc.',,:3 ,..a da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (mentre il iivendica che la sostanza detenuta sarebbe stata destinata ad uso personale dell'imputato a;teneppure evidenziare gli elementi in fatto utili a supportare siffatta conclusione non ,,-::sio:izzati in sentenza, il provvedimento impugnato mette in luce più elementi in fatto ibif con la ricostruzione logica sottesa alla ritenuta responsabilità, estranei a profili di ncongruenza del motivare); ispetto alla mancata applicazione delle attenuati atipiche, atteso che il ricorso, dall'appello, manca di evidenziare gli elementi pretermessi dai giudici dei a supportarne il riconoscimento; n-'anifestamente infondato in relazione alla mancato riconoscimento del beneficio della condizionale malgrado !a sentenza gravata, anche sul punto, risulti sorretta da e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

ara. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o.aciiso i' 19 dicembre 2022. igliere estensore Il Preside aanedetto Paternò Raddusa Angelo stanzo D1 POSI \ l A