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Ordinanza — n. 1769/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1769/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JONUZI EDUART nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonuzi Eduart avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; . .enlito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in Lece d egittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto apertamente contraddette dalla ricostruzione hl \,Hcenda operata in modo conforme dalle due decisioni di merito ( punto 3.1.) e in termini qo rendere evidente !a sussistenza di una condotta oppositiva non riconducibile all'ipotesi e1„. -esistenza passiva rivendicata dalla difesa avuto riguardo ai due momenti della condotta ioc;ettw-nente valorizzata a ritenuto riscontro dei tratti oggettivi del reato di resistenza ascritta ,u;a1o; :nere.nti a doglianze non prospettate in appello e comunque manifestamente infondate per ‘ -;e,icità della relativa deduzione ( con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di roinHrt 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla quale non risultano neppure precisati i termini e i tempi o rose assenta mente versata a titolo risarcitorio); e2mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con qrnenti giuridici corretti e osservazioni puntuale dal giudice di merito in relazione al giudizio O equivalenza tra circostanze nel caso contestate e ritenute ( punto 3.2.) evé..!tò che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: .enlito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in Lece d egittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto apertamente contraddette dalla ricostruzione hl \,Hcenda operata in modo conforme dalle due decisioni di merito ( punto 3.1.) e in termini qo rendere evidente !a sussistenza di una condotta oppositiva non riconducibile all'ipotesi e1„. -esistenza passiva rivendicata dalla difesa avuto riguardo ai due momenti della condotta ioc;ettw-nente valorizzata a ritenuto riscontro dei tratti oggettivi del reato di resistenza ascritta ,u;a1o; :nere.nti a doglianze non prospettate in appello e comunque manifestamente infondate per ‘ -;e,icità della relativa deduzione ( con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di roinHrt 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla quale non risultano neppure precisati i termini e i tempi o rose assenta mente versata a titolo risarcitorio); e2mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con qrnenti giuridici corretti e osservazioni puntuale dal giudice di merito in relazione al giudizio O equivalenza tra circostanze nel caso contestate e ritenute ( punto 3.2.) evé..!tò che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.. 616 cod.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale diritto a un ricorso effettivo facoltà di astenersi dal testimoniare responsabilità penale permesso di promuovere un procedimento penale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JONUZI EDUART nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonuzi Eduart avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; . .enlito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in Lece d egittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto apertamente contraddette dalla ricostruzione hl \,Hcenda operata in modo conforme dalle due decisioni di merito ( punto 3.1.) e in termini qo rendere evidente !a sussistenza di una condotta oppositiva non riconducibile all'ipotesi e1„. -esistenza passiva rivendicata dalla difesa avuto riguardo ai due momenti della condotta ioc;ettw-nente valorizzata a ritenuto riscontro dei tratti oggettivi del reato di resistenza ascritta ,u;a1o; :nere.nti a doglianze non prospettate in appello e comunque manifestamente infondate per ‘ -;e,icità della relativa deduzione ( con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di roinHrt 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla quale non risultano neppure precisati i termini e i tempi o rose assenta mente versata a titolo risarcitorio); e2mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con qrnenti giuridici corretti e osservazioni puntuale dal giudice di merito in relazione al giudizio O equivalenza tra circostanze nel caso contestate e ritenute ( punto 3.2.) evé..!tò che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Jall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso i; 19 dicembre 2022. ' Consigliere estensore Il Presiden Benedetto Paternò Raddusa Angelo snzo E P u N CA ' 18 -GEN 2023 D E POSITATA IN CAN